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1 Febbraio 2024

LEGGE DI BILANCIO 2024 TRA PROROGHE E NOVITÀ FISCALI

È in vigore dal 1° gennaio 2024 la Legge di Bilancio 2024, contenuta nella la L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303. Tra le principali novità, alcune modifiche in materia di fiscalità immobiliare, che renderanno più gravosa l’imposizione sulle plusvalenze da immobili che hanno beneficiato del superbonus e sui redditi da locazione breve. Confermata la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate). In questo commento, una breve panoramica sulle principali novità fiscali contenute nella manovra.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Anche per il 2024 viene riproposto il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, nonché delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Viene altresì prorogata la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Possono accedervi le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in relazione alle partecipazioni e ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, detenute al di fuori del regime d’impresa.

La rivalutazione avviene con redazione e asseverazione di perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno, a cura di un professionista abilitato, entro il 30.6.2024.

Per il costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2024 è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

Sul valore rideterminato delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni si applica l’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%, da versare per l’intero ammontare entro il 30.6.2024 oppure, in alternativa, con versamento in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026 (sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi del 3% annuo a decorrere dal 30.6.2024).

La rideterminazione risulta conveniente laddove l’imposta sostitutiva del 16% sul valore rivalutato (assunto per intero, si ricordi) sia minore dell’imposta dovuta sulla eventuale plusvalenza da cessione (26% sul differenziale tra prezzo di cessione e costo fiscale di carico).

Cessioni di fabbricati oggetto di interventi superbonus: plusvalenze e tassazione

A partire dal 1° gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi (e sono pertanto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi) le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali siano stati realizzati interventi con il “superbonus” negli ultimi 10 anni precedenti l’atto di cessione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione (oppure, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo).

La plusvalenza è calcolata come segue:

– se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni: differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, senza tener conto delle spese relative agli interventi superbonus, qualora si sia fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o dello sconto sul corrispettivo;

– se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione: differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, tenendo conto del 50% delle spese per l’intervento superbonus, se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le opzioni di cessione del credito o dello sconto sul corrispettivo.

Per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze come sopra determinate è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%.

Locazioni brevi: aumenta l’aliquota della cedolare secca dal 21% al 26%

Dal 1° gennaio 2024, la cedolare secca (regime opzionale) sulle locazioni brevi si applica con l’aliquota del 26%. Resta possibile applicare la minore aliquota del 21% in relazione ad una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Di conseguenza, sempre dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.

Da ricordare in ogni caso che qualora vengano destinati alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, l’attività si presume svolta in regime di impresa, essendo in tal caso comunque preclusa l’applicazione della cedolare secca, destinata solo ai privati.

Bonus edilizi e aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

La ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici cosiddetti “parlanti” ai fini delle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi sale dall’8% all’11%. Tale modifica decorrerà dal 1° marzo 2024.

Fringe benefit e imposta sui premi di risultato

Per lil 2024, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit passa da 258,23 euro a 1.000 euro, per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano in tale limite anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Quanto all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, essa viene ridotta dal 10% al 5% anche nell’anno 2024.

Calcolo della plusvalenza in caso di cessione di metalli preziosi

Dal 2024 la plusvalenza in caso di cessione di metalli preziosi non si calcola più nella misura forfetaria del 25% del corrispettivo.

In caso di cessione a titolo oneroso di metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa, la plusvalenza imponibile si determina come differenza tra i l corrispettivo percepito e il costo di acquisto. Qualora quest’ultimo non sia documentabile, diventa tassabile l’intero importo ottenuto dalla cessione.

Sulla plusvalenza si applica la tassazione con imposta sostitutiva del 26%.

IVIE e IVAFE con aliquote più alte

Dall’anno di imposta 2024, l’aliquota IVIE sale dallo 0,76% all’1,06%.

Quanto all’Ivafe, è introdotta l’aliquota dello 0,4%, ma solo in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. Sugli altri prodotti finanziari resta l’aliquota dello 0,2%, nonché l’imposta in misura fissa per i conti correnti esteri.

Proroga delibere IMU 2023 con eventuale conguaglio entro il 29 febbraio 2024

In relazione all’anno 2023, sono da considerarsi tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023) e pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023).

Qualora risulti dovuto per il 2023 un importo maggiore rispetto all’IMU versata entro lo scorso 18.12.2023, la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024.

Nel caso contrario, in cui risulti un importo minore rispetto a quanto versato, spetta il rimborso dell’IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.

Fonte: ALTALEX (https://www.altalex.com/documents/2024/01/16/legge-bilancio-2024-proroghe-novita-fiscali)

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