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27 Febbraio 2026

CREDITO D’IMPOSTA AGGIUNTIVO ZES UNICA 2025: MODALITÀ DI RICHIESTA E FUNZIONAMENTO

DELTASYSTEM NEWS n.006/2026 – 27/02/2026

Provvedimento 16 febbraio 2026 AdE:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-16-febbraio-2026

Con provvedimento del 16 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione necessario per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo relativo agli investimenti effettuati nella ZES Unica nel corso del 2025, definendo al tempo stesso modalità e termini di trasmissione dell’istanza.

La misura introduce un beneficio fiscale integrativo destinato esclusivamente alle imprese che hanno già partecipato alla procedura prevista per il credito d’imposta ZES Unica 2025 e che hanno correttamente completato gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Inquadramento della misura

Il credito d’imposta aggiuntivo non costituisce una nuova agevolazione autonoma, ma rappresenta un’integrazione del credito già riconosciuto alle imprese per gli investimenti realizzati nelle aree ricomprese nella Zona Economica Speciale Unica.

L’intervento legislativo si inserisce nel contesto applicativo del credito ZES 2025, per il quale le richieste presentate dalle imprese hanno superato le risorse disponibili. A seguito della procedura di riparto, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale effettivamente fruibile del credito originario nella misura del 60,3811% dell’importo richiesto.

Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti già realizzati, la legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha quindi previsto il riconoscimento di un contributo aggiuntivo.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta aggiuntivo esclusivamente le imprese che:

  • hanno presentato la comunicazione integrativa relativa agli investimenti ZES Unica 2025;
  • hanno attestato la realizzazione degli investimenti entro i termini stabiliti;
  • non hanno beneficiato, per gli stessi investimenti, del credito previsto dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (Transizione 5.0).

La platea dei beneficiari coincide pertanto con quella già ammessa al credito d’imposta originario.

Ammontare del credito aggiuntivo

Il credito d’imposta aggiuntivo è riconosciuto in misura pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa.

Il beneficio è attribuito per l’anno 2026 ed è subordinato alla dichiarazione, resa dal beneficiario, di non aver usufruito di incentivi incompatibili per i medesimi investimenti.

Modalità e termini di presentazione

Per ottenere il credito aggiuntivo le imprese devono trasmettere una specifica comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 16 febbraio 2026.

L’invio deve essere effettuato:

  • dal 15 aprile 2026;
  • fino al 15 maggio 2026;
  • esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato.

La comunicazione contiene una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta aggiuntivo diventa utilizzabile solo dopo il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La fruizione avviene esclusivamente mediante compensazione tramite modello F24, secondo le modalità previste per i crediti d’imposta.

Controlli e cause di decadenza

La normativa prevede la decadenza dal beneficio nei casi in cui:

  • venga accertata l’assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi;
  • le dichiarazioni rese risultino non veritiere;
  • emergano irregolarità nelle comunicazioni trasmesse.

Restano applicabili le disposizioni di controllo già previste per il credito d’imposta ZES Unica originario.

Considerazioni finali

Il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 rappresenta una misura integrativa finalizzata a rafforzare il sostegno alle imprese che hanno già effettuato investimenti nelle aree agevolate. L’approvazione del modello di comunicazione consente ora di completare l’iter amministrativo necessario per ottenere il beneficio supplementare.

Una verifica preventiva della posizione dell’impresa e delle comunicazioni già trasmesse risulta essenziale per garantire il corretto accesso all’agevolazione e prevenire possibili criticità in fase di controllo.

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