DELTASYSTEM NEWS N. 010/2026 – 27/03/2026

Misura agevolativa completa al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/credito-d-imposta-per-investimenti-nella-zes-unica-zes-2026-/che-cos-imprese
Con la Legge n. 199/2025 è stata prorogata per il triennio 2026-2028 la misura del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, disciplinata dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati nel periodo:
- 1° gennaio – 31 dicembre 2026;
- 1° gennaio – 31 dicembre 2027;
- 1° gennaio – 31 dicembre 2028;
Ambito territoriale
La ZES Unica comprende:
- Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 107, par. 3, lett. a TFUE);
- Marche, Umbria e Abruzzo (art. 107, par. 3, lett. c TFUE);
Beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta:
- tutte le imprese, indipendentemente da dimensione e forma giuridica;
- imprese già esistenti o di nuova costituzione;
- soggetti che effettuano investimenti in strutture produttive localizzate nella ZES;
Sono escluse, tra le altre:
- imprese dei settori siderurgico, energetico, finanziario e assicurativo;
- imprese in stato di liquidazione o in difficoltà;
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti iniziali relativi a:
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- beni acquisiti anche tramite leasing;
- terreni e immobili strumentali (max 50% dell’investimento);
Gli investimenti devono essere destinati a:
- creazione di nuovi stabilimenti;
- ampliamento di strutture esistenti;
- diversificazione o trasformazione del processo produttivo;
Non sono ammessi:
- beni destinati alla vendita;
- materiali di consumo;
Importo degli investimenti
- minimo: 200.000 euro;
- massimo: 100 milioni di euro per progetto;
Misura dell’agevolazione (dato ufficiale Agenzia delle Entrate)
Il credito d’imposta è determinato secondo le intensità massime della Carta degli aiuti 2022-2027.

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta;
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE;
Le percentuali sopra indicate rappresentano massimali teorici.
Il credito effettivamente riconosciuto:
- può essere ridotto;
- dipende dal riparto delle risorse disponibili;
Modalità di accesso
La procedura si articola in due fasi obbligatorie.
1. Comunicazione di prenotazione
- dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno;
- invio telematico all’Agenzia delle Entrate;
- indicazione investimenti realizzati e programmati;
2. Comunicazione integrativa
- dal 3 al 17 gennaio dell’anno successivo;
- attestazione degli investimenti effettivamente realizzati;
Aspetti operativi rilevanti
- la comunicazione può essere sostituita più volte entro i termini;
- l’ultima comunicazione inviata è quella valida;
- è obbligatoria la certificazione delle spese da revisore legale;
Cumulabilità
Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato e “de minimis” ma entro i limiti delle intensità massime previste e senza superare il costo dell’investimento.
Considerazioni finali
La ZES Unica 2026-2028 rappresenta una misura centrale per il sostegno agli investimenti produttivi, con un’estensione significativa anche alle regioni del Centro Italia.
Tuttavia, per sfruttare pienamente l’agevolazione è fondamentale:
- rispettare le tempistiche;
- predisporre correttamente la comunicazione;
- pianificare gli investimenti in anticipo;
La data del 31 marzo diventa quindi decisiva per tutte le imprese interessate.
