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3 Maggio 2024

Investimenti nel Mezzogiorno: si può richiedere il credito d’imposta per beni consegnati nel 2023 con fattura che perviene nel 2024

L’Agenzia dell’Entrate, rispondendo ad un quesito relativo al caso di un’impresa che ha ordinato un bene nel 2023, consegnato nel 2023 con fattura che perviene nel 2024, anche se con data 2023, chiarisce che in tal caso, sarà ancora possibile presentare nel 2024 istanze di accesso al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Nel 2024 sarà ancora possibile presentare istanze di accesso al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno in relazione alle spese sostenute nel corso del 2023. È quanto ha confermato l’Agenzia dell’Entrate rispondendo ad un quesito relativo al caso di un’impresa che ha ordinato un bene nel 2023, consegnato nel 2023 con fattura che perviene nel 2024, anche se con data 2023.
L’Agenzia delle Entrate infatti chiarisce che, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015, possono fruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, le «(…) imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (…) fino al 31 dicembre 2023».
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023, Prot. n. 188347, di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito in oggetto, al paragrafo 3.2, prevede che per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, «Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (…)», conseguentemente, sarà ancora possibile chiedere nel 2024 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, operativo nel 2023.
In merito ai criteri di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, con la quale (cfr. il paragrafo 5), è stato specificato che: «L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir».
Al riguardo L’Agenzia rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
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