DELTASYSTEM NEWS N. 020/2026 – 12/06/2026

Consulta il Decreto attuativo completo: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/allegati/Decreto_-_Iperammortamento_2026_-nf.pdf
È operativa dal 12 giugno 2026 la piattaforma GSE per la prenotazione dell’Iperammortamento 2026, la nuova misura del Piano Transizione 5.0 destinata a sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali tecnologicamente avanzati, digitalizzazione dei processi produttivi e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
La misura segna il ritorno della logica dell’iperammortamento: non si tratta di un contributo diretto in denaro né di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ma di una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione del bene, utilizzabile per determinare quote di ammortamento e canoni di leasing fiscalmente deducibili.
In pratica, l’impresa sostiene l’investimento, ammortizza il bene secondo le regole ordinarie, ma ai fini fiscali può dedurre un importo superiore rispetto al costo effettivamente sostenuto. Il vantaggio si traduce quindi in una riduzione del reddito imponibile e, di conseguenza, delle imposte sui redditi dovute.
Cos’è l’Iperammortamento 2026
L’Iperammortamento 2026 è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2026 e disciplinato dal decreto attuativo del 7 maggio 2026.
La misura riguarda gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- beni rientranti negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025;
- beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo;
- sistemi di stoccaggio collegati agli impianti da fonti rinnovabili, nei limiti previsti dalla normativa.
Gli investimenti devono essere completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
L’obiettivo è sostenere la modernizzazione del sistema produttivo, favorendo l’acquisto di beni tecnologici interconnessi, soluzioni digitali, software ammissibili e impianti energetici destinati all’autoconsumo.
Beneficiari
Possono accedere alla misura tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente da:
- forma giuridica;
- settore economico;
- dimensione aziendale;
- regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Non si tratta quindi di una misura riservata esclusivamente alle PMI. Anche imprese di grandi dimensioni possono accedere al beneficio, purché effettuino investimenti agevolabili e rispettino tutti i requisiti tecnici, fiscali e documentali previsti.
La spettanza dell’agevolazione dipende soprattutto dalla corretta qualificazione del bene, dalla sua interconnessione, dalla procedura GSE e dalla documentazione tecnica e contabile richiesta.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, purché rientranti negli Allegati IV e V della legge n. 199/2025.
Possono rientrare nell’agevolazione, ad esempio:
- macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati;
- beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- software, sistemi e soluzioni digitali ammissibili;
- beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo;
- sistemi di stoccaggio dell’energia collegati agli impianti agevolabili.
Il beneficio non riguarda quindi beni ordinari o semplici acquisti privi di contenuto tecnologico, ma investimenti coerenti con la trasformazione digitale, l’interconnessione dei processi produttivi e, per la parte energetica, l’autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Beni digitali e interconnessione
Per i beni materiali e immateriali rientranti negli Allegati IV e V, l’interconnessione è un requisito centrale.
Il bene deve essere collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, così da poter scambiare informazioni e inserirsi realmente nei processi digitalizzati dell’impresa.
Non è quindi sufficiente acquistare un macchinario tecnologicamente avanzato: occorre dimostrare che il bene sia effettivamente integrato nel processo produttivo e che possieda le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa.
La prova di tali requisiti deve risultare da una perizia tecnica asseverata o da un’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
Software e soluzioni digitali: attenzione ai SaaS
Tra gli investimenti agevolabili rientrano anche i beni immateriali indicati nell’Allegato V, quindi software, sistemi e piattaforme digitali che rispettano i requisiti tecnici previsti e che risultano funzionali alla trasformazione tecnologica dell’impresa.
Occorre però distinguere tra software acquisiti come beni immateriali fiscalmente ammortizzabili e servizi digitali fruiti in abbonamento.
La misura opera infatti attraverso una maggiorazione del costo di acquisizione, utilizzabile per determinare quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria. Per questo motivo, i semplici canoni per software in cloud erogati in modalità “as-a-service”, come abbonamenti SaaS, non devono essere considerati automaticamente agevolabili.
In termini pratici, una licenza software acquisita e ammortizzabile, se rientrante nell’Allegato V e in possesso dei requisiti richiesti, può essere valutata ai fini dell’iperammortamento. Diverso è il caso del pagamento periodico di un servizio cloud o SaaS, che di norma rappresenta un costo di servizio e non un bene ammortizzabile.
Questo punto è particolarmente rilevante per le PMI, che sempre più spesso utilizzano gestionali online, piattaforme cloud, CRM, ERP e strumenti digitali tramite canone mensile o annuale. In questi casi è necessario verificare con attenzione la natura del contratto, il trattamento contabile e fiscale del costo e la riconducibilità del software all’Allegato V.
Autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili
La misura agevola anche gli investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
Rientrano, tra gli altri:
- gruppi di generazione di energia elettrica;
- trasformatori posti a monte dei punti di connessione;
- misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione;
- impianti per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo;
- servizi ausiliari di impianto;
- sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti agevolabili.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il dimensionamento deve essere coerente con il fabbisogno energetico della struttura produttiva. La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Questo significa che l’investimento energetico deve essere effettivamente collegato all’autoconsumo dell’impresa e non può essere dimensionato in modo sproporzionato rispetto ai fabbisogni della struttura produttiva.
Stop alla clausola “Made in UE”
Un elemento importante della disciplina riguarda la cosiddetta clausola “Made in UE”.
In una prima impostazione, il beneficio era collegato anche alla produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo. Tale vincolo è stato poi eliminato dal decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.
Di conseguenza, per i beni strumentali agevolabili, non è più richiesto che il bene sia prodotto in Europa o nello Spazio Economico Europeo.
Resta naturalmente necessario rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla misura: bene nuovo, appartenenza agli Allegati IV o V, interconnessione, documentazione tecnica, certificazione contabile e corretta procedura GSE.
La rimozione della clausola è rilevante perché consente alle imprese di valutare anche forniture provenienti da Paesi extra-UE, ampliando la platea dei beni potenzialmente agevolabili e riducendo le difficoltà operative legate alla verifica dell’origine del bene.
Per gli investimenti energetici, in particolare fotovoltaici, resta invece necessario verificare eventuali requisiti specifici previsti dalla disciplina di settore e dalle regole applicabili ai moduli ammessi.
Misura dell’agevolazione
La maggiorazione si applica sul totale degli investimenti agevolabili completati nella stessa annualità, e non separatamente su ciascun singolo macchinario.
Le percentuali sono articolate per scaglioni:
| Quota di investimento | Maggiorazione fiscale |
| fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro | 50% |
In pratica, se un’impresa realizza più investimenti agevolabili nello stesso anno, occorre sommare il valore complessivo degli investimenti completati in quell’annualità e applicare gli scaglioni.
Esempio: più macchinari nella stessa annualità
Si ipotizzi che nel 2026 un’impresa acquisti tre macchinari agevolabili:
| Bene | Costo |
| Macchinario A | 1.000.000 euro |
| Macchinario B | 1.000.000 euro |
| Macchinario C | 1.000.000 euro |
| Totale investimenti 2026 | 3.000.000 euro |
La maggiorazione non si calcola applicando il 180% a ciascun macchinario separatamente. Si guarda invece al totale degli investimenti agevolabili completati nell’anno.
Il calcolo sarà quindi:
| Quota di investimento | Maggiorazione | Importo maggiorazione |
| primi 2.500.000 euro | 180% | 4.500.000 euro |
| quota residua di 500.000 euro | 100% | 500.000 euro |
| Totale maggiorazione | 5.000.000 euro |
In questo esempio, a fronte di investimenti effettivi per 3 milioni di euro, l’impresa potrà dedurre fiscalmente, oltre al costo ordinario dei beni, una maggiorazione complessiva pari a 5 milioni di euro, secondo le regole fiscali di ammortamento applicabili.
Esempio pratico: investimento da 500.000 euro
Una S.r.l. manifatturiera acquista nel 2026 una nuova linea automatizzata di produzione, rientrante tra i beni agevolabili, per un costo di 500.000 euro.
Il bene entra in funzione, viene interconnesso al sistema gestionale aziendale e l’impresa completa correttamente la procedura GSE.
Poiché l’investimento è inferiore a 2,5 milioni di euro, si applica la maggiorazione del 180%.
| Voce | Importo |
| Costo effettivo del bene | 500.000 euro |
| Maggiorazione 180% | 900.000 euro |
| Totale valore fiscalmente deducibile | 1.400.000 euro |
Assumendo, per semplicità, un ammortamento fiscale in 5 anni e un’aliquota IRES del 24%, il beneficio economico sulla sola maggiorazione può essere stimato così:
| Anno | Ammortamento ordinario | Quota aggiuntiva agevolata | Deduzione fiscale complessiva | Risparmio IRES sulla maggiorazione |
| 2026 | 100.000 euro | 180.000 euro | 280.000 euro | 43.200 euro |
| 2027 | 100.000 euro | 180.000 euro | 280.000 euro | 43.200 euro |
| 2028 | 100.000 euro | 180.000 euro | 280.000 euro | 43.200 euro |
| 2029 | 100.000 euro | 180.000 euro | 280.000 euro | 43.200 euro |
| 2030 | 100.000 euro | 180.000 euro | 280.000 euro | 43.200 euro |
| Totale | 500.000 euro | 900.000 euro | 1.400.000 euro | 216.000 euro |
L’impresa non riceve un contributo diretto di 216.000 euro, ma ottiene un risparmio fiscale stimato nell’arco del periodo di ammortamento, perché può dedurre dal reddito imponibile 900.000 euro in più rispetto al costo ordinario del bene.
In termini pratici, considerando solo il beneficio IRES della maggiorazione, il costo netto fiscale dell’investimento può ridursi idealmente da 500.000 euro a circa 284.000 euro.
Procedura GSE: le cinque comunicazioni
L’accesso all’agevolazione avviene tramite la piattaforma informatica del GSE, disponibile nell’Area Clienti del sito del Gestore dei Servizi Energetici.
La procedura prevede cinque comunicazioni principali.
La prima è la comunicazione preventiva, con cui l’impresa prenota la maggiorazione indicando i dati identificativi dell’impresa, la struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e i dati relativi alla maggiorazione richiesta.
Dopo l’esito positivo del GSE, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma entro 60 giorni, indicando il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, il requisito è soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’ordine di acquisto assunto dalla società concedente.
Al completamento degli investimenti, e dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento, comunque entro il 15 novembre 2028.
A queste si aggiungono due comunicazioni di monitoraggio: una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, contenente le informazioni sugli investimenti effettuati, sul costo sostenuto e sulla previsione di utilizzo del beneficio, e una comunicazione integrativa entro il 30 giugno, con il piano di ammortamento e le quote relative all’incentivo imputate nei singoli esercizi.
Il mancato invio delle comunicazioni o delle eventuali integrazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
Apertura della piattaforma
Il decreto direttoriale del 10 giugno 2026 ha stabilito che le comunicazioni preventive possono essere trasmesse dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID.
Lo stesso decreto ha rinviato a un successivo provvedimento l’apertura della piattaforma per le comunicazioni di conferma e di completamento.
Pertanto, nella fase attuale, l’impresa può procedere con la prenotazione dell’agevolazione, mentre dovrà attendere i successivi termini operativi per le ulteriori comunicazioni.
Quando si può iniziare a fruire della maggiorazione
La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo d’imposta.
La fruizione è inoltre subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE sulla comunicazione di completamento.
Questo passaggio è importante perché il beneficio fiscale non decorre automaticamente dal semplice ordine o dall’acquisto del bene. Occorrono il completamento dell’investimento, l’entrata in funzione, l’interconnessione, la comunicazione di completamento e l’esito positivo delle verifiche.
Documentazione richiesta
La spettanza del beneficio deve essere supportata da una documentazione tecnica e contabile adeguata.
Per i beni rientranti negli Allegati IV e V, le caratteristiche tecniche, l’interconnessione e la riconducibilità all’elenco dei beni agevolabili devono essere comprovate da:
- perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica;
- oppure attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Per il settore agricolo, nei casi previsti, possono intervenire anche specifiche figure professionali quali dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell’impresa.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.
Controlli, decadenza e recupero
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli sugli investimenti agevolati, anche per accertare la sussistenza dei requisiti tecnici e la conformità degli interventi rispetto alle informazioni trasmesse dall’impresa.
L’impresa deve conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria, tra cui:
- perizie tecniche;
- attestazioni;
- certificazioni contabili;
- fatture;
- documenti di trasporto;
- documentazione relativa all’acquisizione dei beni;
- documenti utili a provare interconnessione, costi e requisiti tecnici.
La decadenza totale o parziale dal beneficio può verificarsi, tra gli altri casi, se il bene viene ceduto durante il periodo di fruizione della maggiorazione o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, salvo sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
La decadenza può inoltre derivare da assenza dei requisiti, documentazione irregolare non sanabile, mancata conservazione dei documenti, false dichiarazioni o impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all’impresa.
In caso di indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE comunica gli elementi all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Perché la misura è interessante
L’Iperammortamento 2026 è particolarmente interessante per le imprese che intendono realizzare investimenti produttivi strutturati e che dispongono di redditi imponibili capienti.
Il beneficio, infatti, produce i suoi effetti attraverso maggiori deduzioni fiscali. Questo significa che l’effettiva convenienza dipende anche dalla capacità dell’impresa di utilizzare fiscalmente le quote deducibili nel tempo.
La misura può risultare utile, ad esempio, per imprese manifatturiere che acquistano nuove linee produttive interconnesse, imprese industriali che investono in automazione e digitalizzazione, aziende che introducono sistemi software ammissibili e operatori che realizzano impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo produttivo.
Aspetti da verificare prima dell’investimento
Prima di procedere con la prenotazione tramite GSE, è opportuno verificare con attenzione:
- ammissibilità del bene rispetto agli Allegati IV e V;
- natura del software e sua eventuale qualificazione come bene immateriale ammortizzabile;
- esclusione dei semplici servizi SaaS o cloud in abbonamento;
- corretta interconnessione del bene;
- localizzazione e struttura produttiva interessata;
- eventuali requisiti specifici per gli impianti da fonti rinnovabili;
- dimensionamento degli impianti di autoproduzione rispetto al fabbisogno energetico;
- disponibilità della documentazione tecnica;
- capacità di ottenere perizia asseverata e certificazione contabile;
- corretta gestione delle comunicazioni GSE;
- capienza fiscale dell’impresa nel periodo di ammortamento.
Considerazioni finali
L’apertura della piattaforma GSE rende pienamente operativa la fase di prenotazione dell’Iperammortamento 2026.
La misura rappresenta uno strumento rilevante per sostenere investimenti in tecnologie produttive avanzate, digitalizzazione, interconnessione e autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Tuttavia, rispetto a un contributo diretto o a un credito d’imposta, richiede una valutazione più attenta del beneficio fiscale effettivo.
L’impresa deve infatti considerare non solo il costo dell’investimento, ma anche la corretta classificazione del bene, la possibilità di dimostrare l’interconnessione, la natura ammortizzabile delle spese, la capienza fiscale, la documentazione tecnica e contabile e il rispetto puntuale della procedura GSE.
Per questo motivo, l’Iperammortamento 2026 può rappresentare un’opportunità importante, ma deve essere pianificato con precisione prima dell’ordine, dell’acconto e della successiva comunicazione di completamento.
