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29 Febbraio 2024

Crediti d’imposta 5.0 fino al 45% ma serve una certificazione doppia

Guida all’investimento. Le imprese devono inviare comunicazione al ministero e attestare il risparmio energetico. Bonus più alto su pannelli solari made in Italy

Il piano Transizione 5.0 è contenuto nel decreto legge Pnrr approvato dal consiglio dei ministri il 26 febbraio. Atteso da mesi dalle imprese, che in diversi casi hanno sospeso gli investimenti in vista dei nuovi crediti d’imposta, diventerà a tutti gli effetti operativo solo dopo l’emanazione di due decreti attuativi.

Macchinari, robot, software digitali green

Il programma, che dispone di una dote di 6,3 miliardi di fondi europei del RepowerEu, punta a incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi al sistema di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%).

C’è comunque un ampliamento rispetto alla vecchia platea di beni: vengono ricompresi anche software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione d’impresa.

Oltre 40mila euro ok a impianti autoconsumo

Nell’ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti prima citati, e che sono superiori a un importo di 40mila euro, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse.

Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea: quindi prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza. In particolare, i moduli delle due classi con un’efficienza a livello di cella più alta godono di un superincentivo perché concorrono al calcolo del credito d’imposta, rispettivamente, per il 120 e 140 per cento (secondo il governo potranno beneficiarne i prodotti realizzati in Italia, come quelli della giga-factory Enel di Catania). 

Confronto su base annua con variabile produzione

Il decreto spiega come sarà calcolato il risparmio energetico. Il raffronto sarà fatto sui consumi dell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le imprese di nuova costruzione, il calcolo sarà invece fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”, che sarà definito con uno dei due decreti attuativi previsti. 

Compensazione entro il 2025

I rilievi mossi dalla Ragioneria dello Stato, legati ai tempi di ultimazione del Pnrr, hanno portato in extremis a una revisione delle modalità di fruizione dei crediti d’imposta. Ne è scaturito un meccanismo a maglie più strette. La compensazione avviene presentando il modello F24 in un’unica rata, ma tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ma spalmata in cinque rate annuali di pari importo. Nel complesso, l’ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Mimit e quest’ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. L’importo, inoltre, è ridotto in misura corrispondente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all’agevolazione, oppure a fronte di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nel caso di leasing.

Fuori i settori che danneggiano l’ambiente

Il “bonus” non scatta per investimenti in tutta una serie di settori ritenuti non compatibili con il principio Ue Dnsh (do not significant harm, non arrecare danni significativi all’ambiente), a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Sono esclusi anche gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle tlc, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In vigore anche i vecchi aiuti ma senza cumulo 

Il piano 5.0 non cancella i (meno generosi) crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non producono però un predeterminato risparmio energetico. Ma, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro. Non solo. I crediti d’imposta 5.0 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

Fonte: Quotidiano Il Sole 24 Ore

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